Lo Statuto della T.I.A.C.C.A.C.I. Produzioni
Totale Informazione A Chi Ci Accusa e Condanna Ingiustamente – Produzioni -
STATUTO
ART. 1 – Denominazione
una libera Associazione di promozione sociale (L.383/2000) ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, denominata: " Totale Informazione A Chi Ci Accusa e Condanna Ingiustamente – Produzioni -" , detta anche brevemente " T. I. A. C. C. A. C. I. Produzioni " (nel seguito semplicemente "Associazione"), con competenza nazionale. Essa è regolata dal presente Statuto, e in quanto non specificamente disposto, dal codice civile e dalle vigenti leggi.
ART. 2 – Sede
L’Associazione ha sede:
- sul web, all’indirizzo www.tiaccciproduzioni.info
La sede dell’Associazione può essere modificata con delibera del Consiglio Generale, approvata a maggioranza semplice.
ART. 3 - Finalità ed Oggetto
L'Associazione ha per scopo, esclusa ogni finalità di lucro, di:
a) promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulla Cannabis e sui cannabinoidi naturali o di sintesi, nonché sugli endocannabinoidi (nel seguito tutti indicati collettivamente con il termine "cannabinoidi") a fini terapeutici, anche mediante la raccolta di finanziamenti privati;
b) intraprendere e condurre iniziative di divulgazione e di aggiornamento scientifico all'interno del mondo medico-sanitario, per diffondere le conoscenze e i risultati scientifici sugli usi terapeutici dei cannabinoidi, e favorire la raccolta di dati epidemiologici e scientifici;
c) svolgere opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione in generale e delle autorità pubbliche in particolare, nonché dei soggetti industriali, sul rilievo medico, sociale ed industriale della ricerca scientifica sui cannabinoidi e la canapa e sui loro usi terapeutici e sui possibili usi industriali;
d) intraprendere e condurre iniziative di ricerca e sperimentazione nell’ambito agricolo e tecnico per quello che riguarda i possibili usi industriali della canapa, eventualmente anche acquistando licenze e sementi certificate.
e) svolgere opera di ricerca, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione in generale e delle autorita’ pubbliche sui rischi della canapa e dei cannabinoidi, non incitandone l’uso ma fornendo informazione critica e consapevole a riguardo, anche confrontandola con altre sostanze.
f)svolgere opera di informazione nei confronti della popolazione in generale riguardo le normative e la legislazione vigente riguardanti la canapa ed i cannabinoidi.
g) promuovere e favorire la costituzione e il coordinamento in ambito nazionale di associazioni locali con finalità analoghe a quelle dell'Associazione T.I.A.C.C.A.C.I. Produzioni;
h) promuovere e favorire il coordinamento sovranazionale di associazioni di qualunque paese con finalità analoghe a quelle dell'Associazione T.I.A.C.C.A.C.I. Produzioni, o comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali.
L'Associazione opererà esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al presente articolo, e a tal fine potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4, l'Associazione può decidere di promuovere e organizzare incontri, dibattiti, giornate di studio, corsi e seminari; curare la realizzazione e la pubblicazione di riviste, monografie, dossier e dispense; organizzare viaggi di studio e ricerca; bandire ed assegnare premi e borse di studio; organizzare, patrocinare ed intervenire in mostre, esposizioni e rassegne d'arte e cultura; proiettare films, cortometraggi, e materiali audiovisivi in genere, acquistando, se del caso, i relativi diritti; collaborare con istituzioni pubbliche, dal livello locale a quello sovranazionale, per la progettazione e/o la gestione di iniziative comuni.
ART. 4 - Durata e Scioglimento
La durata dell’Associazione è illimitata .
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea degli associati convocata d’uopo in via straordinaria, con maggioranza dei due terzi dei presenti, rappresentanti non meno del cinquanta per cento più uno degli iscritti all’Associazione.
Tale Assemblea straordinaria può essere convocata dal Segretario, o dal Presidente qualora almeno il 25 per cento più uno degli iscritti all’Associazione ne faccia richiesta.
ART. 5 - Gli Iscritti
Sono ISCRITTI all’Associazione tutti coloro che, avendo accettato il presente Statuto, abbiano versato la quota associativa per l’ anno in corso.
ART. 6 - Gli Aderenti
Sono ADERENTI all’Associazione tutti i soggetti associativi che, avendo accettato il presente Statuto, abbiano presentato al Segretario richiesta formale di adesione e che abbiano versato una quota minima corrispondente al valore di dieci iscrizioni individuali per i tre anni in corso.
Se tale richiesta viene accolta, il Segretario ne dà comunicazione al Consiglio Generale entro sette giorni.
Ogni soggetto aderente è rappresentato in sede di Assemblea degli associati e di Consiglio Generale da un delegato, scelto tra i propri iscritti.
ART. 7 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea degli associati
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Presidente
- il Consiglio Generale
ART. 8 - L’Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati è composta dagli iscritti e dai rappresentanti dei soggetti aderenti all’Associazione .
L’Assemblea degli associati viene convocata almeno 1 volta ogni anno con avviso a mezzo email contenente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno redatto dal Segretario e comunicato agli associati con almeno 30 giorni di anticipo.
L’Assemblea degli associati
- elegge il Segretario, il Presidente, e il Tesoriere;
- fissa l’ammontare delle quote associative annuali;
- approva la relazione economico-finanziaria per i tre anni di gestione.
Ciascun associato, sia esso iscritto o rappresentante di un soggetto aderente all’Associazione, ha il diritto di esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe.
Il presente Statuto può essere modificato su iniziativa degli associati con delibera dell’Assemblea.
Nell'eventualità in cui il Segretario, il Tesoriere e il Presidente - per qualunque motivo - decadano contestualmente dai rispettivi incarichi, l'Assemblea degli associati si intende convocata in via telematica al solo fine di eleggere un Commissario pro tempore il quale, entro 30 giorni, provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati in via straordinaria, la quale eleggerà i nuovi organi.
ART. 9 - Il Segretario
Il Segretario è il legale rappresentate dell'Associazione.
Convoca ogni tre anni l’Assemblea degli associati.
È responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati.
Può convocare il Consiglio Generale in via straordinaria.
Nomina i membri di sua competenza del Consiglio Generale. Può revocare a sua discrezione la nomina dei consiglieri di sua competenza e provvedere a una nuova nomina.
Può proporre referendum telematici di orientamento tra gli associati su specifiche iniziative.
L’esito della consultazione è vincolante se alle votazioni hanno preso parte i 2/3 degli aventi diritto
Per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, può avvalersi, previo parere favorevole del Tesorirere, della collaborazione di professionisti scelti anche tra gli associati.
Qualora il Presidente e/o il Tesoriere - in seguito a dimissioni quant’altro - decadano dal proprio incarico, il Segretario ne assume la responsabilità e le prerogative fino alla convocazione della successiva Assemblea degli associati.
ART. 10 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è il rappresentante legale dell’Associazione in tutte le attività economico-finanziarie.
È responsabile, di concerto con il Segretario, della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell’Associazione.
Coopera col Segretario nell’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati.
Predispone il rendiconto economico-finanziario di esercizio e lo presenta all’Assemblea.
Predispone e redige annualmente il bilancio consuntivo dell'Associazione.
Qualora il Segretario e il Presidente - in seguito a dimissioni quant’altro - decadano dal proprio incarico, il Tesoriere assume la responsabilità e le prerogative limitatamente alla gestione ordinaria fino alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea degli associati da egli stesso convocata in via straordinaria.
ART. 11 - Il Consiglio Generale
È composto dal Segretario, dal Tesoriere, dal Presidente, dai rappresentanti dei soggetti associativi aderenti all’Associazione e da non più di 10 consiglieri nominati dal Segretario.
Ha durata triennale e deve essere convocato almeno una volta l’anno a partire dall’anno solare successivo alla tenuta dell’Assemblea degli associati. Collabora col Segretario nel perseguimento delle finalità dell’Associazione.
Delibera in materia di singole iniziative politiche - a seguito di richiesta e/o proposta presentata dal Segretario, qualora questa venga avanzata formalmente dal Segretario stesso - e sulle attribuzioni derivanti dal presente Statuto.
ART. 12 - Il Presidente
Presiede l’Assemblea degli associati e il Consiglio Generale.
Convoca l'Assemblea sraordinaria degli Iscritti secondo le modalità previste dell'art. 4 del presente Statuto.
Convoca, con 7 giorni di preavviso, il Consiglio Generale almeno una volta l’anno di propria iniziativa o su richiesta del Segretario.
Vigila sull'osservanza dello Statuto.
Dirime i contrasti di interpretazione in merito fra gli altri organi dell’Associazione.
Qualora il Segretario - in seguito a dimissioni quant’altro - decada dal proprio incarico, il Presidente assume la responsabilità e le prerogative limitatamente alla gestione ordinaria fino alla convocazione, entro 90 giorni, dell'Assemblea degli associati convocata da egli stesso in via straordinaria.
ART. 13 – Allontanamento
E’ previsto l’ allontanamento di qualunque socio, associato, aderente o Organo dell’ Associazione, su richiesta di almeno i tre quarti del totale dei soci, inoltre è allontanato qualunque socio, associato, aderente o Organo dell’ Associazione, il quale risulti inadempiente nel versamento della quota associativa per l’ anno in corso.
ART. 14 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative entro 60 giorni dall’assemblea costitutiva.
Esso verrà integrato con eventuali corrispettivi derivanti da prestazioni rese in dipendenza di convenzioni e/o altro contributo, quote associative, bene o sovvenzione che l’associazione venisse ad ottenere.
L’amministrazione del patrimonio spetta al Segretario e al Tesoriere.
ART. 15 - Bilancio
Il bilancio consuntivo dell'Associazione viene predisposto e redatto annualmente dal Tesoriere entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico-finanziario triennele, predisposto da l Tesoriere, viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro la fine dei tre anni di gestione























